Whistleblowing

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 24/2023, avvenuta nel marzo scorso, anche in Italia è stata data attuazione alla Direttiva Europea n 1937/2019 (c.d. “direttiva Whistleblowing”). Direttiva e decreto di recepimento rafforzano le tutele dei lavoratori (chiamati appunto “Whistleblower”) che segnalano ai soggetti incaricati (es. ANAC o Autorità giudiziarie) o all’azienda stessa, illeciti o attività fraudolente commessi all’interno della struttura di appartenenza.

Procedura per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del D. LGS. 24/2023.

Le segnalazioni di illeciti riguardanti la Fondazione, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, vanno effettuate mediante l’utilizzo del link presente in calce al presente documento, e possono essere effettuate da:

  • i dipendenti;
  • i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c. e art. 2 del d. lgs. 81/2015;
  • i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
  • dalle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
  • i c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione e la cui assistenza dev’essere riservata);
  • le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante;
  • i colleghi di lavoro della persona segnalante;

La tutela del whistleblower si applica anche quando la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

  • il rapporto giuridico non sia ancora iniziato;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

Si rammenta che l’ordinamento tutela i soggetti che hanno effettuato la segnalazione. A tal fine, come previsto dalla legge, l’amministrazione ha predisposto sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante. In particolare, l’identità del segnalante è protetta:

  • nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione oppure qualora la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato;
  • la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare i fatti di discriminazione al consulente esterno a cui è stato affidato il compito di gestire le segnalazioni di eventuali illeciti ai sensi del D. Lgs. 24/2023.
Invia una segnalazione

La segnalazione deve essere presentata utilizzando il portale linkato qui sotto, con accesso in modo esclusivo da parte del consulente esterno nominato.

Atti illeciti che rientrano nella normativa (d.lgs. 24/2023) relativa al Whistleblowing
Informativa privacy Whistleblowing